Fotovoltaico: leggi e norme
Analizzata la situazione storico-energetica dei pannelli fotovoltaici, ora vediamo quali norme, leggi e regolamenti allungano la loro "obra" su tali sistemi di produzione dell'energia elettrica.

Innanzitutto esistono delle norme di prodotto diverse per tecnologia costitutiva dei moduli fotovoltaici: queste sono le sigle di norme che devono comparire sui dati di targa dei pannelli.

Per il dimensionamento del generatore fotoelettrico dovranno usarsi le seguenti norme: Mentre il resto dell'impianto, diciamo così "tradizionale", si useranno le CEI 17/13 per i quadri elettrici e la 64-8 per la parte elettrica generale.

C'è da osservare che per la presenza di armoniche determninate dal gruppod di conversione sarà necessario dare una sbirciatina alle CEI 110-31 e 110-28, mentre per il collegamento alla rete pubblica, nel caso di vendita dell'energia, esiste la CEI 11-20.

Comunque, l'elenco completo di norme tecniche rilevanti che potrebbero essere interessate da tali impianti sono anche riportate nell'allegato 1 del famoso Decreto 28 luglio 2005 del ministero delle attività produttive relativo ai criteri di incentivazione per la produzione fotovoltaica.

E le scariche atmosferiche?
Immagine di un pannello fotovoltaico Generalmente la presenza di impianti fotovoltaici sulla copertura di un edificio, determinando un piccolissimo incremento percentuale della loro altezza, non aumenta la probabilità di fulminazione: quindi questa volta la CEI 81-1 e 81-4 possiamo lasciarle da parte, anche se sono anch'esse riportate nel citato allegato.
Il suddetto Decreto, che aveva reso operativo il D.L.vo n° 387 del 29/12/03, tuttavia ha avuto vita breve, infatti solamente sette mesi dopo, lo stesso Ministero, di fronte alla gran mole di richieste di incentivazione, si è visto costretto ad aumentare il valore della potenza incentivabile fino a 500MW, emettendo un nuovo decreto il 06/02/06 che tutt'oggi è ancora valido.
In esso sono riportate anche le modifiche dei limiti annuali di potenza incentivabile da oggi ai prosismi sei anni.

Anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per adeguare il sistema di erogazione degli incentivi alle prescrizioni del nuovo decreto, ha emesso la Delibera n° 40/06.

A questo punto tra norme, leggi e decreti, sembra di aver subito un colpo di sole.

Quindi cosa fare?
Basta rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione!
Ma questo deve espressamente dichiarare di possedere "i requisiti e le competenze stabiliti dalla vigente legislazione..." ai sensi delle prescrizioni di cui all'allegato A1 della Delibera n° 40/06... e così ricominciamo...!

Ah, dimenticavo: l'impresa che installa un impianto di produzione fotovoltaica dell'energia, trattandosi di un impianto rientrante nell'art. 1, della legge n°46/90, deve rilasciare la dichiarazione di conformità secondo l'art. 9 della stessa legge ai sensi dell'art. 7 del DPR 447/91