Fotovoltaico: leggi e norme
Analizzata la situazione storico-energetica dei pannelli fotovoltaici, ora vediamo quali norme,
leggi e regolamenti allungano la loro "obra" su tali sistemi di produzione dell'energia elettrica.
Innanzitutto esistono delle norme di prodotto diverse per tecnologia costitutiva dei moduli fotovoltaici:
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norma CEI EN 61215 per gli elementi in silicio cristallino (mono e poli)
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norma CEI EN 61646 per i nuovi moduli a film sottile
queste sono le sigle di norme che devono comparire sui dati di targa dei pannelli.
Per il dimensionamento del generatore fotoelettrico dovranno usarsi le seguenti norme:
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UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici
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UNI 8477-1: Metodo di calcolo
Mentre il resto dell'impianto, diciamo così "tradizionale", si useranno le CEI
17/13 per i quadri elettrici e la 64-8 per la parte elettrica generale.
C'è da osservare che per la presenza di armoniche determninate dal gruppod di conversione
sarà necessario dare una sbirciatina alle CEI 110-31 e 110-28, mentre per il collegamento
alla rete pubblica, nel caso di vendita dell'energia, esiste la CEI 11-20.
Comunque, l'elenco completo di norme tecniche rilevanti che potrebbero essere interessate da tali
impianti sono anche riportate nell'allegato 1 del famoso
Decreto 28 luglio 2005 del ministero
delle attività produttive relativo ai criteri di incentivazione per la produzione fotovoltaica.
E le scariche atmosferiche?

Generalmente la presenza di impianti fotovoltaici sulla copertura di un edificio, determinando
un piccolissimo incremento percentuale della loro altezza, non aumenta la probabilità di fulminazione:
quindi questa volta la CEI 81-1 e 81-4 possiamo lasciarle da parte, anche se sono anch'esse riportate nel citato
allegato.
Il suddetto Decreto, che aveva reso operativo il D.L.vo n° 387 del 29/12/03, tuttavia ha avuto vita breve, infatti solamente sette mesi
dopo, lo stesso Ministero, di fronte alla gran mole di richieste di incentivazione, si è visto costretto ad aumentare
il valore della potenza incentivabile fino a 500MW, emettendo un nuovo decreto il 06/02/06 che tutt'oggi è ancora
valido.
In esso sono riportate anche le modifiche dei limiti annuali di potenza incentivabile da oggi ai prosismi
sei anni.
Anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per adeguare il sistema di erogazione degli
incentivi alle prescrizioni del nuovo decreto, ha emesso la Delibera n° 40/06.
A questo punto tra norme, leggi e decreti, sembra di aver subito un colpo di sole.
Quindi cosa fare?
Basta rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione!
Ma questo deve espressamente dichiarare di possedere
"i requisiti e le
competenze stabiliti dalla vigente legislazione..." ai sensi delle prescrizioni di cui all'allegato
A1 della Delibera n° 40/06... e così ricominciamo...!
Ah, dimenticavo: l'impresa che installa un impianto di produzione fotovoltaica dell'energia,
trattandosi di un impianto rientrante nell'art. 1, della legge n°46/90, deve rilasciare la dichiarazione di conformità
secondo l'art. 9 della stessa legge ai sensi dell'art. 7 del DPR 447/91